Autorizzazioni

Una delle domande che con più frequenza ci si sente esporre è:

“Che permessi occorrono per costruire una piscina?”.

La normativa italiana è spesso confusa e altrettanto spesso male interpretata, al punto che tra comuni limitrofi possono esistere notevoli differenze di interpretazione e di richieste. Una cosa è comunque certa: occorre richiedere una autorizzazione, non è possibile realizzare una piscina senza una autorizzazione. Vogliamo ricordare qui che l’omissione del permesso vedrà coinvolti tutti i soggetti: proprietario, costruttore e progettista, che ne risponderanno penalmente.

Per il fatto che con la denuncia inizio attività (D.I.A.) si possono fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera (manutenzione ordinaria) o al permesso di costruire, rientrano in tale ambito gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume pari o inferiore al 20% del volume dell’edificio principale, a meno che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non li qualifichino come interventi di nuova costruzione.

Riepilogando e semplificando in merito ai titoli necessari per le piscine pertinenziali, il permesso di costruire è necessario quando il volume da realizzare sia superiore al 20% di quello dell’edificio principale, oppure quando le norme tecniche degli strumenti urbanistici considerano gli interventi pertinenziali “interventi di nuova costruzione”, per il particolare pregio ambientale della zona.
Quando, invece, la realizzazione della piscina può configurarsi come intervento pertinenziale ed il volume da realizzare non sia superiore al 20% del volume dell’edificio principale, si può presentare una denuncia inizio attività (D.I.A).

 

Autorizzazione edilizia

 

Devo ricordare che il D.L. 23/01/1982 n. 9, convertito nella legge 25/03/1982 n. 94, abrogato dal testo unico, prevedeva la semplice autorizzazione edilizia gratuita per “le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti”.
L’autorizzazione edilizia, come provvedimento legittimante determinate opere, è stata ignorata dal Testo Unico ed è un provvedimento caduto in disuso dopo la sua entrata in vigore.
Gli interventi per i quali si richiedeva l’autorizzazione edilizia sono generalmente assentiti con le procedure previste per la DIA.
Tuttavia, molti regolamenti edilizi comunali ancora prevedono una serie di “opere soggette ad autorizzazione edilizia” ed indicano la procedura per il rilascio.

Per far luce su questa confusa materia possiamo qui  riassumere che:

  • l’autorizzazione edilizia può essere chiesta solo se prevista dalla normativa regionale o dal regolamento edilizio comunale del comune interessato, in modo specifico, per la realizzazione del tipo di piscina da eseguire;
  • la denuncia inizio attività va presentata se la realizzazione della piscina può configurarsi come intervento pertinenziale a condizione che il volume da realizzare non sia superiore al 20% del volume dell’edificio principale ed alla ulteriore condizione che le norme tecniche degli strumenti urbanistici non considerino gli interventi pertinenziali comunque “interventi di nuova costruzione”, tenuto conto della zonizzazione e del loro impatto ambientale e paesaggistico;
  • il permesso di costruire serve in tutti gli altri casi.
Un colloquio con il Tecnico Comunale potrà chiarire qualsiasi dubbio sul da farsi.